Art. 47.
(Procedimento monitorio).

      1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 devono prevedere uno o più procedimenti monitori, di natura pura o documentale, a tutela di diritti aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, la consegna di beni mobili o il rilascio di beni immobili, caratterizzati:

          a) da un procedimento sommario anche a contraddittorio differito;

          b) dalla conversione del processo sommario in processo a cognizione piena, su richiesta ovvero su opposizione di parte;

          c) da un provvedimento che, se non opposto, acquista efficacia di giudicato.